CADUTA PER BUCHE STRADALI: CHI RISPONDE DEI DANNI?
Nelle nostre città capita spesso di trovare le strade e i marciapiedi in pessimo stato manutentivo, potendo così risultare molto pericolosi per la circolazione. Ma in caso di caduta di un pedone a causa di una buca o di un avvallamento, chi risponde dei danni cagionati? Sul punto i Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che incombe sui singoli Comuni l’onere di conservare in buono stato il demanio pubblico, gravando sugli stessi un vero e proprio obbligo giuridico di custodia. In tali ipotesi, pertanto, troverà applicazione l’art. 2051 del codice civile, secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
In conseguenza di ciò il soggetto danneggiato, per ottenere il risarcimento, dovrà esclusivamente provare l’esistenza del fatto storico (e cioè l’avvenuta caduta) nonché il rapporto di causalità tra l’imperfezione presente sul manto stradale e l’evento lesivo (e cioè dimostrare che si è caduti a causa della buca e non per altri motivi).
Giova precisare che l’art. 2051 cod. civ. rappresenta una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva e pertanto – una volta che il danneggiato ha provato gli elementi di cui sopra – graverà sul Comune proprietario del manto stradale una vera e propria presunzione di responsabilità: in altre parole l’Ente Comunale risponderà dei danni cagionati al pedone anche qualora fornisca la prova, ad esempio, di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per la tempestiva riparazione delle buche stradali oppure adduca di non avere i mezzi sufficienti per controllare 24 ore su 24 lo stato delle strade.
Ed infatti la presunzione di responsabilità per cadute da buche stradali potrà essere superata esclusivamente qualora il Comune fornisca la puntuale prova della sussistenza, nel caso di specie, del c.d. “caso fortuito”, e cioè dell’esistenza di una circostanza del tutto abnorme ed eccezionale di per sé sufficiente a cagionare l’evento lesivo ed idonea a recidere il nesso di causa tra la buca e la caduta.
I Giudici si sono altresì chiesti se la mera disattenzione del pedone – che non si è accorto della presenza di una buca o di un dissesto nonostante fossero facilmente percepibili con un semplice colpo d’occhio – possa integrare una ipotesi di caso fortuito e così esonerare il Comune dalla propria responsabilità.
Tale problematica è stata superata dalla recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 456/21 del 13 Gennaio 2021 la quale ha espressamente affermato che “ è principio affermato da questa Corte che, se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell’evento, il fatto che una strada risulti molto sconnessa con buche e rattoppi non costituisce un’esimente per l’Ente Pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell’imprevedibile. La condotta della vittima assume una efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.”
In altre parole gli Ermellini della Suprema Corte hanno stabilito che anche il comportamento disattento del pedone – che ad esempio decide di camminare su una strada nonostante la presenza di numerose buche – non può essere considerata una fattispecie del tutto abnorme ed imprevedibile (come ritenuto in passato, erroneamente, da alcuni Giudici di merito) e non può pertanto pregiudicare il diritto al risarcimento della vittima che, al massimo, potrà essere diminuito a seconda del grado di incidenza della condotta, ma non certo negato del tutto.