IL DIRITTO DEL PAZIENTE AL CONSENSO INFORMATO PRIMA DI SOTTOPORSI A TRATTAMENTI SANITARI E IL CONSEGUENTE DANNO RISARCIBILE IN CASO DI SUA VIOLAZIONE.
Con il termine consenso informato si intende l’accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera e consapevole, dopo esser stato informato dai medici sulle modalità di esecuzione del trattamento cui viene sottoposto, sui benefici, sugli effetti collaterali, sui rischi ragionevolmente prevedibili e sull’esistenza di valide alternative terapeutiche.
Cosa succede in caso di violazione di tale diritto da parte della struttura sanitaria e dei suoi medici?
Quali danni sono risarcibili?
Sul punto è intervenuta di recente l’ordinanza 9887/2020 della Suprema Corte di Cassazione a fare chiarezza.
Gli Ermellini, nell’analizzare un caso di un paziente che lamentava l’inidoneità dell’informativa ricevuta prima di sottoporsi ad un intervento chirurgico al polso, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
- in tema di attività medico-chirurgica, la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nella Costituzione, ed in particolare negli articoli 2, 13 e 32.
- la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:
- un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
- nonchè un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Seguendo l’iter argomentativo di altra sentenza della Suprema Corte intervenuta su tale tematica, la sentenza 28985/19, possono dunque prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad un’omessa o insufficiente informazione:
- omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
- omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso, oltre che al danno alla salute, anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente;
- omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute andrà valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
- omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi: in tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
- omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti (come nel caso del tri-test eseguito su di una partoriente, senza alcuna indicazione circa la sua scarsa attendibilità e senza alcuna, ulteriore indicazione circa l’esistenza di test assai più attendibili, quali l’amniocentesi, la villocentesi, la translucenza nucale): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.