CORTE DI CASSAZIONE: INFORTUNIO IN ITINERE: IL TRASPORTO PUBBLICO È LO STRUMENTO NORMALE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E COMPORTA IL GRADO MINIMO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DELLA STRADA.
La Corte di Cassazione, nella sentenza 22670/2018, ha deciso che i lavoratori possono scegliere di recarsi al lavoro con il proprio mezzo di trasporto, quale la propria macchina o il proprio motorino, ma (in caso d’infortunio in itinere), risulta necessario che l’uso del proprio mezzo (sia legato da un vincolo di “necessita”, che deve essere escluso in presenza di alternative possibili.
La Corte di Appello aveva ritenuto che l’utilizzo di due mezzi pubblici in successione, con capolinea del secondo mezzo distante circa un chilometro dal luogo di lavoro, non risulta motivo sufficiente per provare la necessita dell’utilizzo del mezzo privato per raggiungere il posto di lavoro. È stata la Corte di Cassazione a confermare quanto stabilito per la Corte di gerarchia inferiore, sottolineando e confermando quanto stabilito per l’ordinanza n. 22759 del 3 novembre 2011, che “è il mezzo di trasporto pubblico, lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada”. Questo conferma quanto adottato dall’INAIL per valutare gli incidenti sofferti dai lavoratori duranti il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa.
In modo che un infortunio in itinere sia indennizzabile, è necessaria la sussistenza contemporanea di tre condizioni:
- Il percorso trascorso dal lavoratore deve essere quello normale per recarsi al lavoro e per tornare a casa;
- Il percorso trascorso deve essere effettuato per motivi di lavoro e non personali. Si valutano anche gli orari dell’incidente per confermare che l’evento lesivo non sia accaduto in orari personali;
- Risulta necessario l’utilizzo del mezzo privato per effettuare il collegamento tra abitazione e posto di lavoro. Non esistono alternative diverse per l’orario di lavoro e quelli dei servizi pubblici di trasporto.
Il lavoratore dovrà provare queste circostanze affinché li venga riconosciuto il diritto all’indennizzo dell’incidente in itinere.
L’utilizzo del mezzo privato è consentito qualora in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- Il mezzo è stato fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- Il luogo di lavoro e irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure non è raggiungibile in tempo utile rispetto all’orario di lavoro;
- L’utilizzo dei mezzi pubblici comporterebbero attese eccessivamente lunghe o un dispendio di tempo ingiustificato rispetto l’utilizzo del mezzo privato;
- La fermata del mezzo pubblico più vicina (da casa o dal lavoro) deve essere raggiunta a piedi ed è eccessivamente lunga