PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO TRAMITE IL FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA:
Può capitare di rimanere vittima di un sinistro stradale ma di non riuscire ad identificare il proprietario del veicolo oppure di accorgersi che lo stesso, una volta identificato, sia sprovvisto di regolare copertura assicurativa RCA. Tale situazione può risultare particolarmente pregiudizievole per il danneggiato, dal momento che potrebbe rendere impossibile o comunque molto difficoltoso l’ottenimento dei risarcimenti dei danni.
Per ovviare a tale problematica il Legislatore Italiano ha costituito un apposito fondo denominato “Fondo Garanzia Vittime della Strada” che ha il preciso compito di coprire i sinistri causati da:
- sinistri causati da veicoli non identificati
- sinistri causati da veicoli non assicurati
- sinistri che siano stati oggetto di furto prima del sinistro e il furto sia stato denunciato da più di 24 ore.
Giova precisare che nella ipotesi di cui al punto 1) la garanzia del fondo copre – per espressa previsione legislativa – esclusivamente i danni alle persone e non anche i danni alla propria autovettura; nella ipotesi di cui al punto 2 – e cioè in caso di sinistri causati da veicoli privi di regolare assicurazione – il Fondo copre sia i danni alle persone sia i danni alle cose ma, in tale ultima ipotesi, è prevista una franchigia di Euro 500 a carico del danneggiato (ad esempio se Tizio ha subito 1.500 di danni, 1.000 euro verranno pagati dal Fondo, mentre 500 rimarranno a suo carico).
Organo competente per coordinare l’attività del Fondo Garanzie Vittime della Strada sul territorio nazionale è la Consap Spa, con sede in Roma (www.consap.it), mentre singole compagnie sono designate per gestire e liquidare i singoli sinistri sulla base delle aree territoriali di propria competenza.
L’azione per ottenere il risarcimento, pertanto, andrà promossa nei confronti della Consap e della compagnia assicurativa competente per la Regione ove è avvenuto il sinistro, che provvederanno a risarcire il danneggiato nei termini di legge.